Lo statuto
Statuto dell’ Associazione Variopinto dal 2020 ad oggi
Lo statuto è stato aggiornato nel 2020.
Statuto dell’ Associazione Variopinto fino al 2020
Art. 1 Denominazione
È costituta l’Associazione di volontari denominata “Variopinto”. L’Associazione non ha fini di lucro e si propone attività socio culturali a sfondo solidaristico a favore di singoli o gruppi nel campo sociale, culturale, educativo, sportivo e d’altro genere idoneo alla promo zione della collaborazione tra gli uomini. L’Associazione è apartitica e aconfessionale.
La sede legale ed operativa è in via Due Giugno nr.5 a Limbiate (MI). Il Consiglio Direttivo potrà istituire con propria delibera sedi secondarie, uffici e recapiti.
Art. 2 Finalità
L’Associazione ha lo scopo di promuovere ed organizzare attività sociali, culturali, solidali e realizzare ogni possibile intervento di aiuto e supporto per favorire il benessere della persona e della comunità, superando le condizioni di emarginazione ed esclusione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, di origine sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. L’Associazione persegue i propri fini sia direttamente sia attraverso il sostegno culturale ed operativo a chiunque, in qualsiasi campo, voglia impegnarsi per gli stessi obbiettivi nel m edesimo spirito, diffondendo la cultura della cooperazione. L’Associazione favorisce l’incontro tra le persone e le istituzioni pubbliche o private, con lo scopo della efficienza ed umanizzazione degli interventi.
Art. 3 Gruppi Operativi e Progetti
L’Associazione è composta da individui che ne sono membri. Ogni individuo che entri a far parte dell’Associazione può chiedere di svolgere attività e formare gruppi operativi per realizzare progetti, in autonomia o chiedendo il supporto degli altri membri dell’Associazione secondo le norme del presente Statuto, del Regolamento e dello spirito solidaristico che ne sta alla base.
Art. 4 Rapporti fra l’Associazione e i Gruppi operativi
Ogni gruppo operativo si organizza autonomamente. La costituzione di ogni gruppo operativo deve essere riconosciuta dal Consiglio Direttivo e deve comunicare a questo i propri progetti. Il Consiglio direttivo non può opporsi ai progetti dei gruppi operativi se non per mancanza di copertura finanziaria, ovvero per contrarietà alle finalità ed allo spirito dell’Associazione, in quest’ultimo caso la contrarietà alla proposta dovrà essere deliberata da almeno i 2/3 del Consiglio.
Art. 5 Compiti istituzionali
È compito dell’Associazione perseguire le finalità di cui all’art.2 e fornire il supporto necessario per mettere in contatto e favorire la comunicazione tra i gruppi operativi dell’Associazione e le istituzioni pubbliche e private.
Art. 6 Patrimonio e risorse economiche
- L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per losvolgimento della propria attività da:
- contributi degli aderenti
- contributi di privati
- contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi internazionali donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- L’associazione può, entro i limiti previsti dalla legge, acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può inoltre accettare donazioni e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto, dagli accordi tra gli associati.
- I beni di cui al comma 2 sono intestati all’Associazione “Variopinto”.
- In caso di scioglimento, cessazione ovvero di estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato con scopi compatibili con il presente Statuto.
- È possibile assumere personale retribuito nei limiti previsti dalla normativa vigente edin particolare dell’art.3 punto 4 legge 266/91 e dell’art.3 della legge della Regione Lombardia n.22/93 e loro modificazioni.
Art. 7 Amministrazione
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 5 ed un massimo di 9 membri eletti dall’Assemblea dei Soci. I membri sono nominati dall’Assemblea e devono essere eletti secondo principi democratici. La durata delle cariche è di un anno e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio direttivo, alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, sulla base delle informazioni fornite dai gruppi operativi.
Il Consiglio direttivo nomina un Presidente, un Segretario facente le veci di vice Presidente, ed un cassiere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo è investito della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Presidente, ed in sua vece il Segretario, è il legale rappresentante dell’Associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. È compito del Consiglio redigere il Regolamento e raccogliere le decisioni utili alla vita dell’Associazione. Nel Regolamento sono altresì raccolte scopi ed attività dei gruppi operativi.
Art. 8 Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque una volta all’anno per la redazione del bilancio consuntivo e preventivo e dell’ammontare della quota associativa. Il Consiglio può essere convocato anche per telex o posta elettronica, con anticipo di 48 ore, si ritiene, comunque, validamente convocato in caso di presenza di tutti i suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 2/3 dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua vece dal Segretario, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunione del Consiglio è redatto su apposito libro, il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo può, per comprovate necessità, spostare la sede dell’Associazione, da ratificarsi dall’Assemblea dei Soci nella prima Assemblea. Le cariche associative sono gratuite.
Art. 9 Soci
Sono Soci le persone o enti la cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio direttivo e che versano, all’atto dell’ammissione, la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o per espulsione.
La morosità viene dichiarata dal Consiglio direttivo; l’espulsione viene sancita dall’Assemblea dei Soci per motivi di insanabile contrasto con le finalità dell’Associazione.
Art. 10 Assemblea
I Soci sono convocati dal Consiglio almeno una volta l’anno mediante affissione, nella sede legale dell’Associazione e presso le eventuali sedi secondarie o operative, dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di convocazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea, inoltre, può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell’Art. 20 del codice civile, si intende comunque regolarmente convocata con la presenza di tutti i soci. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede centrale. L’Assemblea delibera il bilancio consuntivo e preventivo e decide gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, nomina i componenti del Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori (organo facoltativo se non diversamente previsto dalla normativa), modifica lo Statuto e decide su tutto quanto a le i demandato per legge e per Statuto. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un voto. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci. Ogni Socio può essere titolare al massimo di due deleghe. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal Segretario; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano in prima convocazione a maggior anza dei soci iscritti a libro soci, in seconda convocazione a maggioranza dei presenti. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, la delibera deve raccogliere, anche in seconda convocazione, almeno voti pari ad un terzo degli iscritti a libro soci.
Art. 11 Collegio dei revisori.
La gestione dell’Associazione è controllata da un collegio di revisori (se nominato) costituito da due membri eletti annualmente dall’Assemblea dei Soci, qualora la stessa lo ritenga necessario. I revisori sono rieleggibili. I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità Sociale, redigono una relazione dei bilanci attuali, possono accertare la consistenza e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà Sociali o possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Le cariche sono gratuite.
Art. 12 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori tenuto conto di quanto stabilito dall’art.5. Il patrimonio dovrà essere devoluto ad organizzazioni con le stesse finalità e requisiti. Per lo scioglimento dell’Associazione si osservano le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile.
Art. 13 Controversie
Tutte le eventuali controversie Sociali tra i Soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno sottoposte con l’esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza dei probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.